Quando applicare ciascun metodo di calcolo
Metodo | Data clausola contrattuale | Supportato da Avrios |
Flat 30% | Prima del 01.07.2020 | No |
Basato su CO₂ | 01.07.2020 – 31.12.2024 | Sì |
Basato sul tipo di carburante | Dal 01.01.2025 | Sì |
Aliquota imponibile in base al metodo
Basato su CO₂
Categoria emissioni (g CO₂/km) | Aliquota imponibile |
0 – 60 | 25% |
61 – 160 | 30% |
161 – 190 | 50% |
Oltre 190 | 60% |
Basato sul tipo di carburante
Tipo di carburante | Aliquota imponibile |
Elettrico | 10% |
Ibrido Plug-In | 20% |
Altri carburanti | 50% |
Clausola di transizione
Spiegazione:
La clausola di transizione è stata introdotta per permettere un passaggio graduale dal metodo più favorevole basato su CO₂ al nuovo metodo basato sul tipo di carburante introdotto all’inizio del 2025.
Applicazione:
Puoi applicare il metodo basato su CO₂ per veicoli che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
Ordinati entro il 31.12.2024
Consegna tra il 01.01.2025 e il 30.06.2025
Clausola contrattuale: 01.01.2025 – 30.06.2025
Immatricolazione: 01.01.2025 – 30.06.2025
Regola di riserva (“Valore normale”)
Se nessuna delle condizioni sopra è soddisfatta, la regola di riserva prevede l’applicazione del “valore normale”, ovvero viene tassata solo la quota di utilizzo privato del veicolo (escluso l’uso aziendale).
Da sapere:
Nei casi dove si potrebbe applicare la regola di transizione, ma il nuovo metodo basato sul tipo di carburante comporta un importo imponibile inferiore (es. ibrido o elettrico), e immatricolazione, contratto e consegna avvengono tutti nel 2025 → si può applicare la regola più favorevole basata sul tipo di carburante.
Proroghe contrattuali (stesso dipendente, stessa auto) → continuano secondo la regola fiscale originale.
Riassegnazioni (a un altro dipendente) → vanno trattate come nuovo contratto e tassate secondo le regole in vigore al momento della riassegnazione.